Febbraio 2023

Con l’entrata in vigore della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) [Direttiva(UE) 2022/2464, 14.12.2022] le aziende rientranti all’interno del perimetro della stessa, sono obbligate a verificare la propria eligibilità e il proprio allineamento alla tassonomia.

L’obiettivo della Tassonomia [Regolamento (UE) 2020/852] è rendere trasparenti e facilmente riconoscibili, per i consumatori e gli investitori, le attività realmente sostenibili da un punto di vista ambientale e, parzialmente anche sociale e di governance.

La Tassonomia intende definire un dizionario in cui catalogare le attività economiche in base alla loro capacità di:

  • 1) contribuire al raggiungimento di almeno 1 dei 6 obiettivi ambientali stabiliti;
  • 2) non arrecare danno a nessuno degli altri 5 obiettivi ambientali (Do Not- Significant Harm,o DNSH);
  • 3) rispettare i criteri e le soglie tecniche (screening criteria) definiti per ciascuna attività per raggiungere i 6 obiettivi;
  • 4) rispettare le garanzie di salvaguardia sociale (Minimum Governance and Social Safeguards,o MSGS).

Contributo ai 6 obiettivi ambientali

  1. a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  2. b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  3. c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  4. d) la transizione verso un’economia circolare;
  5. e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
  6. f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Tramite i Regolamenti Delegati UE 2021/2139 e 2023/2486 la Commissione Europea definisce i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un’attività economica contribuisce in modo sostanziale al relativo obiettivo ambientale

DNSH

Tramite i Regolamenti Delegati UE 2021/2139 e 2023/2486 la Commissione Europea definisce i criteri di vaglio tecnico secondo i quali le attività possano essere considerate come rispettanti il criterio DNSH per il relativo obiettivo ambientale

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia, sono procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo.

STEP 1 Verifica Eleggibilità alla Tassonomia

Il Regolamento (UE) 2020/852 fornisce una serie di codici NACE (classificazione delle attività economiche nella Comunità Europea), i quali sono associati a uno o più obiettivi ambientali.

La verifica di eleggibilità si sostanzia nel verificare che il codice NACE dell’azienda sia presente o meno all’interno di almeno una delle associazioni suddette.

In caso affermativo l’azienda sarà eleggibile alla Tassonomia, in caso negativo non lo sarà (primo sbarramento).

STEP 2 Verifica Contributo sostanziale e DNSH alla Tassonomia

In caso di eleggibilità dell’attività economica presa in esame, in base ai criteri di vaglio tecnico sopra definiti, andremo ad esaminare quando una attività fornisce un contributo sostanziale ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali e contestualmente non arreca un danno agli altri 5 obiettivi.

Nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l’attività passerà al controllo delle garanzie minime di salvaguardia. In caso di esito negativo l’attività sarà eleggibile ma non ammissibile. (secondo sbarramento).

STEP 3 Verifica garanzie minime di salvaguardia e Ammissibilità

In caso di esito positivo dello step 2 si verifica il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia.

Se anche questa verifica dà esito positivo l’attività potrà essere definita ammissibile alla Tassonomia. In caso di esito negativo invece tale attività sarà eleggibile ma non ammissibile alla Tassonomia (terzo sbarramento)

STEP 4 Rendicontazione

L’organizzazione dovrà indicare in fase di rendicontazione la quota di fatturato, di CAPEX e OPEX derivanti sia dalle attività Ammissibili che da quelle Eleggibili.

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