Dicembre 2024
Premessa
Il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Testo rilevante ai fini del SEE).
Il cosiddetto CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism ) istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in alcune categorie di merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell’Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali e sostenendo gli obiettivi dell’accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi.
Quali sono i soggetti obbligati?
Il regolamento si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell’Unione.
Le merci di cui all’Allegato I, ad alta intensità di carbonio sono (si rimanda per dettagli specifici all’Allegato I):
- cemento
- elettricità
- concimi
- ghisa
- ferro e acciaio
- alluminio e
- sostanze chimiche (idrogeno)
Quali sono gli obblighi?
A decorrere dal 31 dicembre 2024:
- Richiesta da parte dell’importatore della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato («domanda di autorizzazione»).
- Registrazione dei gestori («gestore»: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo) e degli impianti nei paesi terzi. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all’articolo 14.
A decorrere dal 31 gennaio 2024:
- Gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti presentano una relazione CBAM alla Commissione a partire dal 31 gennaio 2024, su base trimestrale, senza che sia necessario acquistare o restituire alcun certificato.
A decorrere dal 1 gennaio 2026:
Dichiaranti CBAM
Nel periodo definitivo che inizia a decorrere dal 2026, soltanto un dichiarante CBAM autorizzato, ossia un importatore o un rappresentante doganale indiretto che ha presentato domanda di autorizzazione per tale status presso la propria autorità nazionale, può importare merci interessate dal regolamento.
I richiedenti CBAM devono fornire informazioni di base quali i dati di contatto, l’attività economica principale e la prova di conformità alle norme doganali e fiscali nei cinque anni precedenti.
Le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione europea tengono un registro dei dichiaranti CBAM autorizzati.
A partire dal 2027, i dichiaranti CBAM presentano una dichiarazione annuale entro il 31 maggio sulle attività dell’anno precedente contenente le seguenti informazioni:
- quantità di ciascun tipo di importazione;
- emissioni incorporate totali nelle merci;
- il numero di certificati CBAM che sono stati restituiti;
- copie di diverse relazioni di verifica.
I dichiaranti CBAM autorizzati:
- a partire dal 2027, restituiscono annualmente entro il 31 maggio il numero di certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate l’anno precedente;
- sono tenuti al pagamento di una sanzione se non restituiscono il numero necessario di certificati;
- garantiscono che il numero di certificati sul loro conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno l’80 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che hanno importato dall’inizio dell’anno civile;
- possono richiedere, entro il 30 giugno di ogni anno civile, di vendere nuovamente alla Commissione, tramite gli Stati membri, fino a un terzo dei certificati che hanno acquistato l’anno precedente, al loro prezzo originale.
Calcolo delle emissioni
- L’allegato IV stabilisce come calcolare le emissioni incorporate della merce.
- L’allegato II elenca le merci per le quali vengono prese in considerazione solo le emissioni dirette: ghisa, ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche (idrogeno).
Sanzioni
Un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno 8° partire dal 2027 per l’anno precedente), il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell’anno civile precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e maggiorata in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, applicabile nell’anno di importazione delle merci. Tale sanzione si applica per ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito.
Laddove una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato introduca merci nel territorio doganale dell’Unione senza rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, detta persona è tenuta al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva e, in particolare in funzione della durata, della gravità, della portata, della natura intenzionale e della reiterazione dell’inadempienza e del livello di cooperazione della persona con l’autorità competente, è pari a da tre a cinque volte la sanzione di cui al paragrafo 1, applicabile nell’anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che la persona non ha restituito.
Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall’obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno.
Per maggiori informazioni contattaci a oppure al 0583 /403248 – 0835/1833008.