Riportiamo in seguito un breve riassunto delle novità inerenti alla NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ (aggiornata a Luglio 2022)

 

1) Ambito di applicazione

La nuova Direttiva estende il campo di applicazione del reporting di sostenibilità a tutte le grandi imprese, banche e assicurazioni europee quotate o non quotate, nonché a tutte le società quotate, con la sola eccezione delle micro-quotate.

I parametri per la definizione di «grande» impresa sono quelli dettati dalla Direttiva contabile n. 34/2013, ossia la sussistenza di almeno due dei seguenti parametri:

– superare i 20 milioni di € di totale attivo;

– superare i 40 milioni € di fatturato;

– avere più di 250 addetti medi annui.

Secondo le stime diffuse dalla Commissione Europea, la nuova direttiva permetterà di ampliare il perimetro di applicazione della normativa passando da 11.000 a 49.000 imprese (In Italia si passerà da circa 200 imprese che attualmente già predispongono la Dichiarazione Non Finanziaria a circa 5.000 imprese)

 

Gruppi:

Per le realtà di Gruppo, il report di sostenibilità dovrà essere consolidato.

Sub Holding

Nel caso di sub holding (ossia società holding che si interpone tra una capogruppo (sopra) e società operative (sotto) accomunate dall’essere operanti in business comuni), essa sarà esentata dal report di sostenibilità consolidato qualora la sua controllante produca tale documento secondo le regole e gli standard europei o giudicati equivalenti a questi ultimi da parte della Commissione europea.

Filiali Extraeuropee

Le filiali di gruppi non europei che operano nella UE saranno assoggettate alle prescrizioni della nuova Direttiva se realizzano nel territorio europeo un fatturato superiore ai €150 milioni annui. Avranno degli standard europei dedicati per il loro reporting di sostenibilità.

 

2) Incentivi 

I Governi degli Stati membri sono invitati a studiare l’impatto dell’applicazione dei nuovi standard sulle PMI nazionali e a predisporre incentivi e aiuti per favorire questo passaggio.

 

3) PMI e Catena di fornitura 

Per le PMI quotate saranno definiti altri standard differenziati di reporting.

Alle PMI appartenenti alla catena di fornitura potranno essere richieste informazioni di sostenibilità dall’azienda cliente in coerenza coerenti con gli standard di reporting semplificati per le PMI. La Direttiva prevede che se per 3 anni l’impresa assoggettata all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità non riesce ad ottenere informazioni dalla catena di fornitura, essa dovrà spiegare a) gli sforzi compiuti, b) perché non è stato possibile ottenere le informazioni, e c) i piani con cui prevede di ottenere tali informazioni in futuro.

 

4) Dove dovrà essere pubblicato il report di sostenibilità

Il report di sostenibilità dovrà essere necessariamente collocato in una sezione ad hoc all’interno della Relazione sulla Gestione, in modo che sia così parte integrante e sostanziale del reporting aziendale.

 

5) Gli standard di riferimento per il reporting di sostenibilità

Gli standard di reporting dell’UE saranno compatibili con i sistemi già ampiamente diffusi a livello internazionale, come TCFD, GRI, SASB, IIRC, CDSB e CDP. Inoltre, dovranno contribuire all’iniziativa avviata dall’International Financial Reporting Standard (IFRS) per l’introduzione di principi comuni a livello globale, questo per evitare inutili frammentazioni normative, che potrebbero avere conseguenze negative per imprese operanti anche a livello extra-UE, ed in coerenza con il lavoro dell’International Sustainability Standards Board (ISSB)

Saranno relativi a tutte le tematiche ESG e improntati a una prospettiva multi-stakeholder (e non solo dell’investitore) e di natura sia generica (“sector agnostic”) che settoriale (“sector specific”)

Gli standard saranno direttamente emanati dalla Commissione europea con Regolamenti ad hoc.

Il primo set di standard di sostenibilità europei sarà approvato ed emanato entro il 30.06.2023 e il secondo set (inclusi quelli settoriali e per le PMI) entro il 30.06.2024. Saranno rivisti almeno ogni tre anni.

 

6) Chi definisce gli standard di riferimento a livello Europeo?

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organo di consulenza della Commissione europea, viene incaricato dalla Direttiva di definire gli standard di reporting di sostenibilità europei differenziati per le grandi imprese e le PMI.

 

7) Revisione e assurance

La Direttiva estende a tutti i report di sostenibilità che saranno redatti in base alle proprie norme l’obbligo di essere assoggettati alla c.d. “limited assurance”, nella prospettiva di raggiungere la “reasonable assurance” (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario) in un lasso di tempo contenuto.

La Direttiva prevede che la revisione del report di sostenibilità venga effettuata da uno «statutory auditor», prevedendo anche la possibilità di un’apposita certificazione per le competenze relative a questo tipo di assurance («Reporting must be certified by an accredited independent auditor or certifier»).

È lasciata facoltà agli Stati membri di decidere se l’auditor del report di sostenibilità debba o meno essere diverso da quello che svolge la revisione del bilancio economico-finanziario della stessa impresa.

 

8) Tempistiche di applicazione della Nuova Direttiva 

In termini di applicazione temporale, la Direttiva fissa le seguenti scadenze:

– 1° gennaio 2024 per le imprese che già producono la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) ai sensi della Direttiva n. 95/2014 (in Italia, D. Lgs. n. 254/2016) (1° report all’inizio del 2025);

– 1° gennaio 2025 per le imprese che ricadono nell’ambito della CSRD e non producevano già la DNF (1° report all’inizio del 2026);

– 1° gennaio 2026 per le PMI quotate che ricadono nell’ambito della CSRD (1° report all’inizio del 2027), con l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out option”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione;

– 1° gennaio 2026 per le istituzioni creditizie piccole e non-complesse e le imprese assicurative “captive” (1° report all’inizio del 2027);

– 1° gennaio 2028 per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell’ambito della CSRD (1° report all’inizio del 2029)

 

Dalla pubblicazione della nuova Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (prevista durante l’estate 2022), trascorreranno 20 giorni per la sua entrata in vigore, mentre gli Stati Membri avranno 18 messi di tempo per il recepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici.

 

Fonte: OIBR – Organismo Italiano di Business Reporting www.fondazioneoibr.it