Marzo 2025
CYBER RESILIENT ACT
Normativa europea sulla sicurezza dei prodotti con elementi digitali
Il Cyber Resilience Act (CRA) è una normativa dell’Unione Europea che introduce requisiti di sicurezza informatica per i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell’UE. L’obiettivo è aumentare la resilienza informatica e proteggere utenti e imprese da vulnerabilità di sicurezza. Il CRA impone standard di sicurezza lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, richiedendo aggiornamenti tempestivi e una gestione attiva delle minacce.
Proponiamo in seguito un breve vademecum dei punti salienti della normativa.
Principali finalità
- Ridurre il numero di prodotti con vulnerabilità sfruttabili.
- Aumentare la trasparenza sulle misure di sicurezza adottate.
- Stabilire obblighi chiari per fabbricanti, importatori e distributori.
Ambito di applicazione
Il CRA si applica a tutti i prodotti con elementi digitali, sia hardware che software, venduti o messi in servizio nell’UE.
Esclusioni:
- Prodotti già coperti da regolamenti di sicurezza specifici (dispositivi medici, auto connesse, macchinari industriali regolamentati), prodotti per scopi di sicurezza nazionale o di difesa ,prodotti specificamente progettati per trattare informazioni classificate.
- Software sviluppato e usato a scopo personale senza fini commerciali.
Requisiti per i prodotti con elementi digitali
Sono tutti quei prodotti che non rientrano nella categoria “importanti” o “critici” descritta in seguito.Per garantire la sicurezza informatica, i prodotti con elementi digitali devono:
- Essere progettati e sviluppati secondo il principio “security by design”.
- Ricevere aggiornamenti di sicurezza regolari per risolvere vulnerabilità.
- Avere configurazioni predefinite sicure e impostazioni utente chiare.
- Fornire documentazione che descriva i rischi di sicurezza e le misure adottate.
- Implementare sistemi di gestione delle vulnerabilità per rilevare e mitigare minacce.
I Prodotti con elementi digitali importanti devono:
- Essere progettati e sviluppati secondo il principio “security by design”.
- Ricevere aggiornamenti di sicurezza regolari per risolvere vulnerabilità.
- Avere configurazioni predefinite sicure e impostazioni utente chiare.
- Fornire documentazione che descriva i rischi di sicurezza e le misure adottate.
- Implementare sistemi di gestione delle vulnerabilità per rilevare e mitigare minacce.
Obblighi aggiuntivi:
- Maggiori controlli di conformità prima dell’immissione sul mercato.
- Procedure di autovalutazione della sicurezza più stringenti.
- Rilascio di aggiornamenti di sicurezza tempestivi.
Prodotti con elementi digitali importanti
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Prodotti con elementi digitali critici
Questa categoria include prodotti con implicazioni di sicurezza particolarmente gravi. Esempi:
- Software di sicurezza avanzato (antivirus, SIEM, EDR).
- Sistemi di identificazione elettronica e autenticazione biometrica.
- Servizi di crittografia avanzata.
Questi prodotti richiedono:
- Certificazione obbligatoria da un organismo notificato.
- Controlli periodici e audit di sicurezza.
- Procedure di gestione delle vulnerabilità più stringenti.
Sistemi di AI ad alto rischio
Il CRA si applica anche a sistemi di Intelligenza Artificiale se impiegati in ambiti critici, come:
- AI per la cybersecurity.
- Sistemi biometrici di autenticazione.
- AI per infrastrutture critiche.
Questi prodotti devono rispettare sia il Cyber Resilience Act che il regolamento AI Act.
Obblighi dei fabbricanti
I fabbricanti devono:
- Assicurare che i prodotti siano sicuri per tutto il loro ciclo di vita.
- Identificare e mitigare vulnerabilità di sicurezza.
- Fornire documentazione tecnica dettagliata sulla sicurezza.
- Implementare sistemi di gestione del rischio in base alla categoria del prodotto.
Obblighi di segnalazione dei fabbricanti
I produttori sono tenuti a segnalare:
- Entro 24 ore eventuali vulnerabilità sfruttate attivamente o qualsiasi incidente grave che abbia impatto sulla sicurezza del prodotto.
- Una relazione finale, entro 14 giorni dalla messa a disposizione di una misura correttiva o di attenuazione
Istituzione della piattaforma unica di segnalazione
L’UE creerà una piattaforma centralizzata gestita da ENISA per:
- Raccogliere segnalazioni di vulnerabilità.
- Facilitare lo scambio di informazioni tra aziende e autorità.
- Migliorare la risposta alle minacce emergenti.
Obblighi degli importatori
Gli importatori devono:
- Verificare che i prodotti rispettino il CRA prima della commercializzazione.
- Assicurarsi che la documentazione tecnica sia disponibile.
- Collaborare con le autorità per richiami e aggiornamenti di sicurezza.
Obblighi dei distributori
I distributori devono:
- Assicurarsi che i prodotti commercializzati rispettino le normative del CRA.
- Segnalare eventuali prodotti non conformi alle autorità.
- Ritirare prodotti pericolosi dal mercato.
Obblighi dei gestori di software open source
Il CRA non si applica direttamente agli sviluppatori di software open source senza fini commerciali, ma riguarda chi fornisce supporto commerciale.
Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source
Si prevedono framework volontari di certificazione per attestare la sicurezza degli OSS.
Presunzione di conformità
I prodotti che rispettano norme armonizzate dell’UE sono automaticamente conformi al CRA, semplificando la certificazione.
Marcatura CE
Tutti i prodotti coperti dal CRA devono avere la marcatura CE, che certifica la conformità agli standard di sicurezza informatica dell’UE.
Regole per la marcatura CE
- Deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.
- Può essere accompagnata da informazioni aggiuntive sulla sicurezza.
Procedure di valutazione della conformità
Prevede tre livelli:
- Autovalutazione (per prodotti a basso rischio).
- Valutazione da organismi notificati (per prodotti critici o importanti).
- Certificazione obbligatoria per prodotti ad alto impatto.
Sanzioni
Le violazioni comportano sanzioni fino a:
- 2,5% del fatturato annuo globale.
- 15 milioni di euro per violazioni gravi.
- Possibile ritiro dei prodotti non conformi.
Entrata in vigore e applicazione
- Il CRA è entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.
- Periodo di transizione: 24 mesi per adeguarsi. Si applica dall’11 dicembre 2027. Tuttavia, L’obbligo di segnalazione delle vulnerabilità si applica a decorrere dall’11 settembre 2026