Settembre 2023
A partire dal 1 luglio 2023 è entrata in vigore il D. Lgs del 28 Febbraio 2021, n. 36 che attua la RIFORMA DELLO SPORT. La riforma prende in considerazione alcuni aspetti fondamentali relativi all’inquadramento contrattuale dei lavoratori sportivi, prevedendo così importanti novità che riguardano anche la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito dell’applicazione del D. Lgs 81/2008.
Chi è il lavoratore sportivo?
La norma introduce la definizione di lavoratore sportivo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva a titolo oneroso.
Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro viene considerato lavoratore a tutti gli effetti sottoponendo i datori di lavoro a tutti gli obblighi in materia D. Lgs 81/2008.
Per cui le associazioni sportive che al loro interno avranno assunto dei lavoratori sportivi dovranno redigere DVR, effettuare sorveglianza sanitaria e corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Idoneità psico-fisica e sorveglianza sanitaria
L’articolo 33 del D. Lgs 36/2021 prevede che i lavoratori sportivi debbano ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico iscritto all’albo dei medici in medicina dello sport, ma i lavoratori sportivi saranno comunque sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, sulla base dei rischi individuati con la redazione del documento di valutazione dei rischi.