Dicembre 2024
Il Regolamento (UE) 2023/988, noto come General Product Safety Regulation (GPSR), è stato adottato il 10 maggio 2023 e sostituisce la precedente Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Il suo obiettivo principale è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, assicurando che i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione Europea siano sicuri.
Il regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2024.
Principali novità:
Ampiamente applicato il principio di precauzione, che nel codice di consumo non era così ampliamente applicato
Regole specifiche per la gestione dei richiami di prodotti immessi sul mercato
Norme rafforzate per la sorveglianza del mercato
Obblighi specifichi in materia sicurezza dei prodotti per operatori economici e fornitori di marketplace online
Obbligo di segnalazione degli incidenti alle autorità competenti
Requisiti rafforzati per la tracciabilità dei prodotti (si ragione come attori all’interno di una catena)
Ambito di applicazione
Tutti i prodotti di consumo B2C (nuovi usati riparati, ricondizionati). Non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso.
Messa a disposizione sul mercato
Fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione, nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
Immissione sul mercato
La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione
I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri
Esclusioni
Il regolamento NON si applica a:
- Medicinali per uso umano o veterinario
- Alimenti, mangimi e sottoprodotti derivati di origine animale
- Piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microroganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura produzione
- Fitosanitari
- Attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi
- Aeromobili
- Oggetti di antiquariato
Obbligo generale di sicurezza
Articolo 5
Gli operatori economici mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri
La sicurezza dei prodotti è fondamentale per prevenire danni e incidenti ai consumatori
Requisiti di sicurezza
Qualsiasi prodotto che in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presente alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori;
Inoltre, si presume sicuro, quando è conforme alle norme pertinenti a livello europeo, ovvero, in mancanza di queste, alle norme stabilite a livello nazionale.
Criteri per la valutazione della sicurezza dei prodotti
La sicurezza dei prodotti deve essere valutata secondo i seguenti criteri:
- Caratteristiche del prodotto come design, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni
- Effetto su altri prodotti
- Presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni e informazioni di sicurezza
- Categorie di consumatori che utilizzano il prodotto
- Aspetto del prodotto
- Caratteristiche di Cybersecurity e le eventuali funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto (rif. Reg 2029/881/UE).
FOCUS Vendita ONLINE:
la vendita online si equipara alla vendita tradizionale
per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, gli obblighi sono posti in capo direttamente ai fornitori di un mercato online
(il fornitore di un mercato online è il “fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti”).
Gli attori della catena
- Fabbricante – Chi fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona
- Distributore – Chiunque nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto
- Gestori di marketplace – Piattaforme digitali che facilitano la vendita di prodotti o servizi tra venditori terzi e acquirenti, garantendo supporto nelle transazioni e nella visibilità dei prodotti
- Rappresentante autorizzato – colui che ha ricevuto un mandato scritto che lo autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante
- Importatore – Colui che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo
- Fornitore di servizi di logistica – Chi offre almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere il proprietario dei prodotti interessati (servizi postali esclusi)
Gli obblighi del Fabbricante
-Analisi dei rischi (documentare l’analisi dei rischi e le soluzioni adottate per attenuarli. Si comprendono anche eventuali prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto
-Fascicolo tecnico (caratteristiche del prodotto, avvertenze, istruzioni per l’uso)
-Identificazione e rintracciabilità del prodotto (tipo, lotto, serie o altro che consenta facilmente l’identificazione)
Info obbligatorie da porre sul prodotto
- Nome denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo di posta elettronica del fabbricante o, dove diverso, indirizzo postale o elettronico del punto unico al quale poter contattare il fabbricante
- Numero di tipo, lotto, serie o altro elemento che consenta la semplice identificazione
- Istruzioni e informazioni chiare, in lingua comprensibile, qualora necessarie per l’utilizzo del prodotto in sicurezza
- La documentazione deve essere messa per iscritto, non è sufficiente il QR code.
- I fabbricanti devono precisare i canali di comunicazione (email, telefono o sezione del sito web) che i consumatori posso utilizzare per presentare reclami o segnalare incidenti.
La sezione del sito web di riferimento deve contenere un form per la compilazione da parte dell’utente del reclamo
Gli obblighi del Distributore
Il distributore, prima di poter immettere a sua volta sul mercato il prodotto, dovrà accertarsi che il fabbricante e nel caso, l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni relative a:
- Identificazione del prodotto
- Riferimenti esatti del fabbricante
- Istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza
Gli obblighi dei Rappresentanti autorizzati
Obbligo di nominare, da parte del fabbricante, un rappresentante autorizzato solo nel caso in cui il prodotto sia fabbricato all’esterno dell’UE ed il fabbricante non ha sede legale in UE.
In caso di nomina hanno i seguenti obblighi:
- Forniscono tutte le info necessarie per dimostrare la sicurezza del prodotto
- Informa il fabbricante se ritiene che il prodotto sia pericoloso
- Informa le autorità nazionali competenti mediante notifica al Safety Business Gateway, nel caso in cui le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante
Gli obblighi degli importatori
- Verifica pre-immissione sul mercato che il prodotto rispetti gli obblighi di sicurezza ed i requisti del fabbricante
- Non immettere sul mercato prodotti non conformi
- Indicare nome, marchio e contatti sull’etichetta del prodotto o sull’imballaggio
- Fornire le istruzioni di sicurezza nella lingua ufficiale del paese di distribuzione
- Garantire che le condizioni di trasporto e stoccaggio mantengano le caratteristiche del prodotto
- Conservare la documentazione tecnica per almeno 10 anni
- Creare canali di comunicazione per la gestione di reclami e segnalazioni e conservarli all’interno di apposito registro dedicato, evidenziando altresì le modalità di investigazione e gestione
Gli obblighi per le piattaforme online
- Instaurare canali di agevole comunicazione diretta con consumatori e autorità (registrazione sul portale istituzionale “Safety Gate” e definizione di un punto di contatto)
- Mettere a disposizione le info sui fabbricanti e prodotti
- Comunicare obbligatoriamente l’esistenza di prodotti pericolosi, e comunicare la rimozione di offerte per prodotti perché pericolosi
Gestione e mitigazione dei rischi
Il fabbricante dovrà:
- Adottare le azioni correttive per la mitigazione dei rischi
- Informare i consumatori anche attraverso strumenti digitali
- Notificare l’eventuale prodotto a rischio alle autorità tramite il protale safety Business Gateway
Contattaci a , per ulteriori approfondimenti oppure al 0583 /403248 – 0835/1833008.